SigPhi · Giovanni Gentile

Scuola e filosofia concetti fondamentali e saggi di padagogia sulla scuola media

Italian

Page 28 of 29

11 Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane ven^^a ammesso anche al secondo anno di studi normalistici in una sottosezione, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Ogni anno, per poter conservare il posto di alunno della Scuola Normale, il giovane dovrà riportare in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante Tanno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la Scuola.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della Scuola Normale.

A coloro che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finché non abbiano dato prova manifesta del loro profitto in altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13. Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, il Direttore della Scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo generale, potrà proporre al Ministero che un Alunno convittore a pagamento divenga convittore a posto gratuito, ed un Alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio, o viceversa.

Art. 14. Le inscrizioni per il concorso alla Scuola sono aperte presso la Università e la Regia Scuola Normale Superiore di Pisa, e presso le Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino, dal 1° luglio fino ai quindici giorni prima dell'apertura dell'Università di Pisa.

Art. 15. L'istanza per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata al Direttore della Scuola o al Rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita comprovante l'età non minore di 17 anni, né maggiore di 25; da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale deirultimo domicilio (1) e dai cerlificati sej^uenti: 1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due sezioni, il certificato di Licenza liceale, e pel secondo anno i certificati di iscrizione e di diligenza per gli studi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari; 2. Per rammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di Licenza universitaria, ed oltre a questo anche i certificati di licenza corrispondenti agli studi universitari fatti.

Art. 16. Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai Rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al Direttore della Scuola, il quale, dopo di avere esaminate le carte stesse, formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai Rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17. Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei primi venti giorni dell'anno scolastico della R. Università di Pisa.

Art. 18. Pel concorso al primo anno di studi preparatori in lettere e filosofia, la prova scritta consisterà: 1. In un componimento italinno; 2. In una traduzione dal latino; 3. In una traduzione dal greco; 4. In un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà: 1. Nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco; 2. In quesiti di storia della letteratura italiana, latina e ^reca: 3. In quesiti di storia e geografia; 4. In quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatori in scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fìsica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

Art. 19. Pel concorso al posto di Alunno del secondo anno di studi preparatori, le due prove si aggireranno sulle materie che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più con- (1) Quentì certificati, avverte la Dirt^r-ìoiio della Scuola, «(UnTamio es^Here legalizzati dal!» superiori Antoritù >♦.

venienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa,' e pel concorso al posto di Alunno del primo anno normalistico le due prove si aggireranno sulle materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa..

A questo scopo il Direttore della Scuola invierà ogni anno le relative istruzioni al Rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare eser-: cizi pratici e risolvere problemi.

Art. ^. Gli esami di concorso per le due sezioni si fanno presso la R. Scuola Normale di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissari speciali che pressa la Scuola sono nominati dai Consigli direttivi di sezione e presiedute dal Direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade Tesame.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale, che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla Direzione della Scuola Normale.

Art. 21. I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal Direttore della Scuola ai Rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22. I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, né con persone estranee, e saranno sorvegliati a turnp da uno o più mem-r bri della Commissione esaminatrice.

Art. 23. I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al Direttore della Scuola Normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate, che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito Tesame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la Scuola.

Art. 24. Il Direttore della Scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali, e- specialmente degli scritti, e sentiti i Consigli direttivi, classitìca i concorrenti per ordine di meritò, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno di due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla Scuola, secondo V articolo 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

Dei Consigli (ìireHivi della scuola. j Art. ^. I professori delle sotto-sezioni sono quelli stessi ch^^ sono designati a comporre le sezioni corrispondenti delle scuole di fi)a$;istero istituite coi regolamenti delle facoltà universitarie di lettore e di scienze.

Ojrni sezione ha un Consiglio direttivo speciale presieduto dal Direttore della scuola. Di esso farà parte il professore interno della sezione ed un professore per ciascuna delle sotto-sezioni corrispoc denti, che sarà nominato ogni anno dalla facoltà fra i professori della sotto-sezione stessa.

11 Consiglio direttivo di sezione si aduna regrolarrnente ogni bimestre sotto la presidenza del Direttore della scuola per tutto ciò che si riferisce alla sezione stessa. Può adunarsi straordinariamente quando occorre.

Art. 26. Per ciò che è d'interesse comune delle due sezioni, eper le cose amministrative, disciplinari e di ordine generale della scuola. vi ha nn Consiglio direttivo generale composto dei due Consigli direttivi di sezione, e a cui prenderà parte anche il Rettore dell' un.-versità come presidente, ed il Direttore della scuola come vice-presidente.

Art. 27. Le adunanze del Consiglio direttivo generale sono int'mate dai Rettore dell'università in seguito ad istanza della direzione della scuola.

Art. 28. Il Consiglio direttivo generale, oltre alle sue attribuzioni speciali deferitegli dal presente regolamento, sopraintende in tutto i^ buon andamento morale, scolastico ed economico della scuola.

Del Direttore della Scuola, Art. 29. (l) Il Direttore della scuola è scelto dal Ministro fra i professori ordinari della facoltà di lettere e filosofìa, e fra quelli di matematica, fisica e scienze naturali dell'università di Pisa.

Ha alloggio e vitto nella scuola.

Art. 30. — Il Direttore vigila e sopraintende a tutto ciò che si riferisce all'istruzione ed educazione degli alunni, alla amminislraziouP della scuola e alla buona disciplina nell'interno di essa.

(I) Questo articolo fu modificato dal R. D. 18 die. 1892 come segue: « n Direttore della scuola è 8C»*lto dal Ministro tra i professori ordinari della facoltà rt' lette«-e e filosofia o di quella di scienze matematiche, fisiche e naturali dell» regia universi» di Pisa. Dura in carica un quinquennio, scaduto il quale può essere confermato nell'uf^^'"" Quando abiti stabilmente nella scuola, ri.-everà gratuitamente alloggio e vitto ».

Art. 31. Propone airapprovazione dei Consìgli direttivi speciali <li sezione i temi e gli argomenti che debbono formare soggetto del^li esercizi, delle conferenze, delle dissertazioni e in generale di tutti gli studi ed esercìzi interni degli alunni, non che delle lezioni che -dovranno fare gli alunni dell' ultimo anno. Dirige e sorveglia i prQr fessori interni della scuola e gli insegnanti di lingue straniere e di ginnastica, tiene nota della diligenza e del profitto degli alunni, e propone al Consiglio direttivo generale le punizioni da infliggersi agli alunni stessi a senso dell'art. 47.

Art. 32. Ha custodia della biblioteca della scuola, essendo però coadiuvato in questo da uno dei professori interni.

Art. 33. Prende i debiti concerti coi direttori degli stabilimenti scientifici universitari per ciò che spetta Tigli esercizi pratici degli alunni.

Art. 34. Tutte le comunicazioni fra il Ministero della pubblica istruzione e la Scuola normale si fanno per mezzo del Direttore della scuola.

Dei professori interni, e degli insegnanti di livgue e di ginnastica e del vice^direttore.

Art. 35. Vi sarà un professore interno per l'assistenza ai giovani della sezione di lettere e filosofia^ ed uno per quelli della sezione di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 38. Vi sarà un vice-direttore che potrà essere uno dei professori interni ed avrà vittp e alloggio nella scuola. Ad esso sarà affidato più specialmente l'ufficio di sorvegliare alla disciplina del convitto e alla condotta dei giovani interni ed esterni della scuola, non che di soprai n tendere agl'inservienti addetti alla medesima, e in generale a tutto ciò che riguarda la disciplina interna. In generale coadiuverà il direttore in tutte le sue funzioni e ne farà le veci quando questi è assente.

(1) Ali. 36, Sarà addetto alla scuola un insegnante per la ginnastica e acbemia.

Art. 37. I professori interni e l'insegnante di ginnastica sono nominati dal Ministro per tin anno sulla proposta del direttore della scuola e possono essere riconfermati.

I professori intemi e l'insegnante di ginnastica e scherma i>ossono essere fatti definitivi ^o{;p aver avut^^^iroftoraeno di cinque conferme.

I professori intemi hanno alloggio e vitto nella scuola. Essi sono obbligati di assistere alle conferenze e a tutti gli esercizi normalistici propriamente detti, che si fauno neiriutemo della scuola, ed in generale a coadiuvai gli alunni della scuola nei loro studi. {R. D. li ^ett. IS'Jl).

Della disciplina.

Della disciplina.

.' Art. 39. A cura dei Consigli direttivi di sezione si compileranoo ogni anno dei prospetti» nei quali sarannq stabilite per ogni giorno le ore in cui tanto i convittori, quanto gli aggregati debbono seguire i corsi universitari e le conferenze e gli eserciz-i normalistici.

Art. 40. Il Consiglio direttivo generale stabilirà le norme disciplinari interne degli alunni convittori.

Art. 41. Gli alunni della scuola non potranno assentarsi dalla città che dopo ottenuto dal Direttore il permesso, il quale, meno ragioni speciali, potrà essere concesso per tutti i giorni dì vacanza stabiliti nel calendario dell' università.

Occorrendo di allontanarsi dalla scuola per ragioni urgenti o proprie o di famiglia in altre parti dell' anno, il permesso dovrà essere chiesto al Direttore che potrà concederlo per un tempo limitato.

Art. 42. È assolutamente vietato senza il permesso del Direttore o del vice-direttore Tingresso nelle camere dei convittori o nei locali della scuola a qualunque persona estranea alla stessa.

Art. 43. Le mancanze commesse dagli alunni, tanto nello studio quanto nella condotta, saranno punite: a) CoU'ammonizione pronunziata dal Direttore nella scuola; b) Coll'ammonizione pronunziata dal Consijilio direttivo generale, il quale potrà, a seconda delle mancanze commesse, stabilire anche una punizione adeguala, che potrà estendersi airallontananiento dalla scuola per un tempo determinato; e) Colla espulsione dalla scuola e perdita del posto che verrà proposta al Ministero dal Consiglio direttivo.

Art. 44. Il Consiglio direttivo ogni anno stabilirà norme, le quali, in ordine a quanto è indicato nell'articolo 1% servano ad accertare del sufficiente profitto dei giovani negli studi e a mostrare se debba o ho conservarsi loro il posto di normalista, e se sia il caso di applicare loro le disposizioni dell'articolo citato e di quello successivo.

Art. 45. Un giovane, la cui decadenza dal posto sìa stata pronunziata dal Ministero, non potrà riacquistare il posto perduto se non presentandosi nuovamente al concorso. Però il Direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo di sezione, potrà non ammettere al concorso il giovane stesso ove si oppongano i suoi precedenti di studi e di condotta.

Pianta del personale ADDETTO alla REGIA ScUOLA NORMALE SUPERIORE DI PlSA Direttore (oltre Talloggio e iì vitto)...L. 1,^0 Vice direttore (idem) » 2,000 Due professori interni (idem). » 4,150 Provveditore economo (idem) » 950^ Segretario computista » 406^ Maestro di ginnastica » 300 Personale di basso servizio (r)ltre alloggio e vitto).. » 2,700 L. 11,700 Decreto che aggiunge una 4^ classe di alunni alla R. Scuola Normale Superiore Universitaria di Pisa Visto il R. Decreto 23 giugno 1877 n. 4002, Serie 2^ che approva il regolamento per la R. Scuola Normale Superiore di Pisa, modificato dai successivi Regi Decreti 11 settembre 1891 n. 572 e 18 decembre 1892 n. 739; Visto il R. Decreto 29 novembre 1891, n. 718 che approva il regolamento per le Scuole di Magistero; Veduta la convenienza di aggiungere alla R. Scuola Normale Superiore una quarta classe di alunni già iscritti come studenti presso la Facoltà di lettere o filosofia, o quella di Scienze matematiche, tisiche e naturali, affinchè possano frequentare le conferenze prescritte dal regolamento delle Scuole di magistero allo scopo di conseguire poi il relativo diploma; Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per Tistruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo: l.« Presso la R. Scuola Normale Superiore di Pisa, che fino dalle sue origini ha funzionato quale Scuola superiore di Magistero per le due facoltà di lettere e di scienze, alle classi di Alunni convittori e di Alunni aggregati con stipendio o senza, i quali tutti acquistano» •e conservano i loro posti per esame, è aggiunta una IV classe di Alunni addetti alla Scuola di Magistero per semplice iscrizione.

S.o L'Ammissione a questa IV classe si farà dal Consiglio direttivo della Scuola, sentito il parere della Facoltà di lettere o di quella di scienze, dopo di che detti alunni saranno dalla Direzione della,Scuola provveduti di un libretto, nel quale si noteranno le conferenze Aihe dovranno seguire.

3.<> Il diploma finale di Magistero, diverso da quello degli Alunni «normalisti, verrà agli Alunni di questa classe conferito secondo le norme che stabilirà il Consiglio direttivo della Scuola e in seguito ad un esame, che consisterà in una lezione sopra una delle materie «he s'insegnano nelie scuole secondarie, e nel quale il candidato dovrà essere interrogato su questioni di metodo attinenti ali* Insegnamento nelle dette scuole. Il diploma sarà per ambedue le Sezioni sottoscrìtto dal Direttore pro-tempore della Scuola.

4.

Norme per l'ammissione.

L'ammisBÌone dei giovauì delle due classi alla IV Categoria normali -•etica, sentito il parere delle rispettive Facoltà, è stata regolata dal Codhì-^lio Direttilo nel modo che segne: Facoltà di Lettere e Filosofia > I giovani di terzo e quarto anno saranno ammessi alle seguenti cou-^lizioni: 1.° che abbiano conseguita la Licenza universitaria; 2.^ che negli esami speciali abbiano ottenuto un numero di voti non minore di 21 su 30, e che la media dei voti riportati complessivamente non.«ia inferiore ai 24 su 30.

Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Saranno ammessi alla 4^ categoria quei giovani: l.^» che abbiano superati gli esami in tutte le materie obbligatorie •<lel primo biennio nella rispettiva Sezione.

2.° che nei detti esami abbiano riportato una media non inferiore jai 24 su 30, e in ogni singolo esame una votazione non inferiore ai 21 sn 30.

II.

La scaola laica al Congresso di Napoli.

1.

Ordine del giorno Salvemini (1).

1.

La scuola laica deve non solo abilitare gli alunni alle future attività professionali di ciascuno, ma anche prepararli per la vita civile, educando il loro pensiero alla massima possibile indipendenza da qualsiasi preconcetto dogmatico.

Essa non deve, né può, rimanere neutrale o indifferente dinanzi.a quei problemi fondamentali della vita, di cui tutte le confessioni religiose e tutti i partiti politici si preoccupano; che anzi deve suscitare nei giovani la cura intensa e sincera di questi problemi; ma al-Tabito dogmatico deve sostituire Tabito della indagine e della valutazione razionalmente condotta e razionalmente comunicabile intorno al valore ed ai principii della vita; all'intolleranza settaria il rispetto •di tutte le opinioni onestamente professate.

La scuola laica non può essere ispirata da nessuna dottrina religiosa o filosofica politica ufficiale, che si imponga a tutte le co- (1) Qneato ordine Avi giorno fu ftccettato da me (v. sopra pag. 354-5) salvo il (iotnma 3. Ma non venne nie^so in votazione.

— 379 — 3S0 APPENDICE scienze e neghi la libertà essenziale dello spirito degli insegnanti e degli alunni.

Affinchè, anzi, la indipendenza da opni costrizione dogmatica animi e informi tutta Topera educativa del maestro, è necessario sopratutto che questi sia pienamente rispettato nella sua libertà d'insegnamento, e non costretto a mutilare la sua personalità o dissimulare le sue convinzioni; salvo sempre in lui l'obbligo di rispettare I lealmente le coscienze degli alunni, distinguendo le verità accertate dalle ipotesi che sono oggetto tuttora di controversia; non imponendo mai sui problemi fondamentali della vita, colia sola autorità dell'ufficio, dottrine contestate o a cui non sia possibile giungere con i mezzi forniti dalla ragione; cercando di mettere gli alunni in istato di potere con piena libertà e consapevolezza formarsi le proprie convinzioni filosofiche, politiche e religiose.

3.

Le scuole dello Stato devono essere laiche nel senso innanzi determinato; e dai loro programmi deve essere escluso ogni speciale insegnamento catechistico di dottrine confessionali.

Solo nei convitti e negli educandati dello Stato, maschili e femminili, ai quali le famiglie abbandonano del tutto i loro figli, senza poter integrare per conto proprio T opera della scuola, l'istruzione confessionale deve essere impartita a quei soli alunni, le cui famigl'^ ne facciano domanda, da insegnanti scelti e retribuiti dalle famigli? stesse, in ore diverse da quelle delle lezioni comuni.

La condizione fondamentale necessaria perchè la scuola laica possa compiere la sua specifica funzione educativa, è che gli insegnanti di essa abbiano la massima dignità e integrità di carattere, una solida preparazione scientifica e didattica, integrata sempre da seri studi filosofici, mediante i quali ciascun insegnante possa formarsi liberi e saldi convincimenti intorno alle questioni fondamentali della vita, e sia condotto a guardarsi dall'eccessivo specializzamento e dalla mera erudizione frammentaria.

A raggiungere (juesta condizione devono provvedere, non solo lo Stato col migliorare le scuole che preparano gli insegnanti medi ed elementari e con organizzare speciali scuole per gli istitutori dei convitti nazionali; ma sopratutto gli insegnanti stessi e le loro organizzazioni professionali, promovendo attivamente lo studio e la discussione dei problemi filosofici, scientifici e didattici, e tutelando la dignità morale della classe e dell'ufficio.

Le garanzie legali necessarie per un funzionamento della scuola laica sono: a) la preparazione filosofica, scientifica e didattica dei futuri insegnanti deve essere attestata dalle sole autorità scolàstiche dello Stato; b) Ì8L scelta degl'insegnanti deve avvenire esclusivamente per mezzo di concorsi, in cui si badi esclusivamente alle attitudini dei concorrenti, e che sieno giudicati da commissioni tecniche, nella cui formazione non intervenga nessuna autorità religiosa o politica, e che emanino dalla libera elezione del corpo insegnante; e) degli eventuali errori o colpe, delle intolleranze dogmatiche, dei turbamenti ingiustificati, che con la leggerezza della loro opera gl'insegnanti possano provocare negli alunni e nelle famiglie, danneggiando la capacità di attrazione della scuola, essi non debbono render conto ad autorità polìtiche o religiose, ma ad autorità tecniche e disciplinari, che emanino dalla libera elezione del corpo insegnante, e rappresentino l'opinione media lentamente ma perennemente rinnovabile degli insegnanti stessi; d) pubblicità immediata e completa di tutti gli atti di politica e di ammÌHÌstrazione scolastica.

Queste condizioni, per la scuola media, sono sancite in misura larga, sebbene non ancora completa, dalla legge Casati e dalla legge sullo stato giuridico; le quali richiedono di essere migliorate e sviluppate e sopratutto applicate lealmente e difese dalla mala volontà e dalle insidie dei burocratici e dei politicanti.

6.

Perchè la scuola laica possa efficacemente funzionare, occorrono le seguenti condizioni: a) lo stato economico e giuridico degl' insegnanti deve esser tale che la scuola attiri i migliori maestri del paese; e questi abbiano l'agio di dedicare tutta la loro opera alla scuola, e migliorare senza tregua sé stessi; b) le scuole pubbliche debbono essere specializzate e organizzate e distribuite in modo da provvedere a tutti i bisogni di tutte le classi della popolazione; e) il personale insegnante deve rapidamente rinnovarsi mediante una legge speciale sui limiti d'età e sulle pensioni; d) agii insegnanti debbono esaere forniti tutti i mezzi indispensabili (edifici scolastici, gabinetti, biblioteche, palestre, ecc.) perchè essi possano attenere il profitto massimo dalla loro opera.

A queste necessità non è stato finora provveduto in Italia, se non in maniera assolutamente inadeguata e arbitraria per tutti gir ordini e specie di scuole.

7.

Chi non approvi Tindirizzo delle scuole laiche dello Stato dev*essere pienamente libero di servirsi delle scuole che i privati credessero di istituire anche in concorrenza colle scuole pubbliche.

Alle scuole private i poteri pubblici non devono concedere sussidi o protezione di nessun genere; ma devono rispettare pienamente la loro libertà dMnsegnamento, imponendo ad esse per garanzia deUe famiglie, oltre Tobbligo di essere sempre aperte alla vigilanza igienica e morale dello Stato, quello di avere i direttori responsabili e glMnsegnanti regolarmente abilitati dalle pubbliche scuole dello Stato.

Le sole scuole pubbliche devono concedere certificati di studio aventi valore legale.

Questi principi i sono chiaramente sanciti per V istruzione media della legge Casati; ma sono stati sempre sistematicamente violati sotto la pressione dei politicanti e ad arbitrio della burocrazia e dei ministri con le abilitazioni ministeriali, con Tabbandono di ogni sorveglianza sulle scuole private, con le concessioni delle sedi di esami e del pareggiamento alle scuole private.

8.

In relazione ai principii innanzi affermati, la Federazione parteciperà alla vita politica del paese, rafforzando quei soli elementi della società e dello Stato, che nella scuola pubblica, quale innanzi è definita, trovano il migliore presidio e il più efficace aiuto, e che perciò soli sono naturalmente condotti a sinceramente desiderare ed attivamente volere il più vigoroso e più largo sviluppo della scuola pubblica.

La Federazione pertanto promuoverà in tutti i campì della vita pubblica i progressi di una democrazia, che abbia la libertà, la pubblicità e la responsabilità a suo fondamento, che accolga e faccia valere tutte le forze del pensiero, che non abbia alcuna pregiudiziale dogmatica, che non sottragga nessun istituto alla legge della libera discussione.

Ed essendo i principii innanzi affermati in antitesi assoluta coi principii, i criterii e i metodi, che la coerenza confessionale impone la clericalismo, la Federazione — salvi sempre i diritti riconosciuti alle minoranze nei precedenti Congressi — combatterà il partito clericale ed i partiti ad esso alleati in tutti i loro sforzi per la conquista del predominio della vita pubblica. E poiché d' altra parte molti gruppi liberali e democratici — specialmente quelli che fanno capo alla massoneria — non intendono grideali democratici quali li intende la Federazione, e vogliono asservire ìst scuòla pubblica a un indirizzo educativo di anticlericalismo giacobino e settario, che sarebbe altrettanta illiberale quanto l'indirizzo clericale, il Congresso afferma la necessità che i gruppi politici liberali e democratici determinino nettamente e lealmente le loro posizioni sul problema della funzione e deir indirizzo dello Stato e della Scuola; e dichiara che la Federazione darà il proprio appoggio in tutte le manifestazioni della vita pubblica a quei soli gruppi politici anticlericali, che assumano espliciti impegnf nel sen^o dei principii adottati dalla Federazione.

Ordine del giorno Trojano.

Il Congresso, ritenendo: 1. che altro è fede, altro è scienza, ossia altro è il sapere fiduciario e opinatìvo, che è proprio delia religione e della scuola reli-^ giosa, altro è il sapere dimostrativo e necessario, che è pfoprio della scienza e della scuola laica; 2. che lo Stato moderno, essenzialmente laico, e le minori comunità da esso dipendenti, in quanto hanno fini di coltura, distinti da quelli della Chiesa, debbono mirare alla perfetta libertà e indipendenza dello spirito, e a fornire alle giovani generazioni, per mezzo dei loro organi didattici, un contenuto dottrinale strettamente^-scientifico; propone: la perfetta laicizzazione delle scuole pubbliche di tutti i gradi, nel senso anzidetto.

3. Ordine del giorno Conti.

Il Congresso, plaudendo ai professori Gentile e Fioravanti, èhe colle loro diligenti relazioni portarono un prezioso contributo allo studio ed alla risoluzione della questione della scuola laica; passando ai mezzi più idonei alla formazione di una scuola conforme a tale concezione (1), delibera che la Federazione promuova: 1. Una netta separazione della Chiesa dallo Stato; 2. Riforme tali da rendere funzione di Stato l'istruzione In tutt? i gradi; 3. L'abolizione deirinsegnanipnto religioso nelle scuole elementari, negli asili di infanzia, nei confitti nazionali e nei collegi femminili dello Stato; 4. La laicità del personale insegnante nelle scuole dello Stato; 5. Una riforma organica in tutta l'istruzione femminile di guisa che lo svolgimento del pensiero laico abbia dalla donna una costante collaborazione e non un ostacolo; ed infine il Congresso delibera che conformemente a tale concezione della scuola laica, la Federazione nel campo politico, debba continuare, immutabilmente nella direttiva segnatale dal Congresso <ì[ Roma.

Lettera al «Giornale d'Italia^. Gentilissimo signor Di rettore j Nel Giornale d'Italia del 28 settembre il signor Goffredo Bellonci, commentando il voto del Congresso dì Napoli relativo alla laicità della scuola, ricorda che il Mazzini «avrebbe voluto nella' sua repubblica ideale tolte agli hegeliani di Napoli le cattedre universitarie»: e soggiunge: « Je quali il prof. Gentile a quel che sembra, vorrebbe invece dar tutte a questi filosofi ». Ma nel Giornale del giorno dopo non c'è più nemmeno Va quel che sembra; e a proposito di una curiosa dichiarazione, che va ripetendo Tegregìo prof. Fioravanti, troppo scontento e quasi mortificato dell' insperata approvazione delia sua proposta per l'esclusione dei preti dalle scuole, lo stesso Bellonci. immagino, fa notare ai lettori del Giornale che « la relazione del Fioravanti, contrariamente a quella del Gentile e al discorso del Trojano, rigidamente dogmatici e intransigenti, portava un'idea sanamente liberale ecc. ».

Devo presumere che il sig. Bellonci, come moltissimi dei delegati intervenuti al Congresso di Napoli, non abbia potuto leggere con l'attenzione necessaria la mia relazione, che aveva il grave difetto di non presentare una di quelle conclusioni semplicistiche, che si afferrano a volo. Anzi Va quel che sembra fa pensare che non Tabbia né anche avuta sott'occhio.

Ma, rimandando al prossimo numero dei Nuovi Doveri ogni discussione del voto di Napoli — poiché certe cose sarà bene dircele in famiglia — mi preme dichiarare al sig. Bellonci: 1. che la tesi da me sostenuta al Congresso, circa la libertà d'insegnamento, è stata anche più radicale di quella, da lui lodata.

PREFAZIONE 385 deir amico Salvemini; che, lungi dal volere tutte le cattedre universitarie affidate agli hegeliani (e dove sarebbero questi hegeliani?) scrissi e dissi esplicitamente, che non solo non avrei voluto chiusa la porta delia scuola a un Laberthonnière, a un Tyrrell, ma né anche a preti meno liberali e meno moderni, se amanti sinceri della verità e realmente capaci di cercarla con i metodi proprii della scienza; e, lungi dal portare nel Congresso uno spirito d'intransigenza, vi sostenni io la necessità e T urgenza dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie; 2. che l'ordine del giorno presentato dal Salvemini e naufragato nella tempesta di opposizioni settarie o ingenue, che esso suscitò nel Congresso, era stato concordato nei punti sostanziali tra il Salvemini e me, come programma minimo, per parte mia, della propaganda laica ora appena iniziata dagl'insegnanti secondari; 3. che è molto inesatto mettere me insieme col Trojano, il cui discorso improvviso suonò nel Congresso quasi una protesta contro il mio; e il cui ordine del giorno ebbe sì un solo voto contrario; ma questo fu il mio.

Aggiungo soltanto per i molti lettori del suo Giornale, che s'affrettano a protestare contro le conclusioni del Congresso, giudicate a ragione antiliberali e peggio, che in realtà a Napoli non s'è affatto conchiuso, ma appena cominciato ad affrontare la questione, che implica tutti i più gravi problemi della scuola moderna come funzione dello stato democratico; perchè sarebbe stoltezza credere che la Federazione degl'insegnanti medii possa ora non sentire che essa a Napoli non era affatto preparata a definire la propria posizione di fronte alla Chiesa; e che non espresse il suo pensiero quella votazione tumultuosa e precipitata di poco più di un centinaio dei suoi socii, sopra i 4361, che essa ne conta. La questione dal Congresso passerà alio studio delle sezioni, poiché già a Napoli si parlava d'un appello a un referendum (1); e, quanto a me, accetto l'augurio del collega Crocioni che nel Griornale d'Italia del 27 settembie, affermando che la mia relazione da molti non fu compresa, tuttavia fu d' avviso che le mie idee fossero destinate a giovare, non oggi, ma in avvenire^ al trionfo della scuola laica, Palermo, 1 ottobre 1907.

G. Gentile.

FINE.

(1) La proiWHta del referendum venne infatti subito dopo pi-eneutata da una aezione: « die' luogo nelle varie sezioni a discussioni vivaci. £ se fu generalmente reH)>inta per ragioni di disciplina sociale, ba^tò a dimostrare che a Napoli non s'era concliiuso.

inSTIDIOE.

J)ki>ica Pag. V I. Del concetto scientìfìco della pedagogia...» 1 II. Il concetto dell'educazione e la possibilità di una distinzione scientifica tra pedagogia e filosofia dello 8]>irit()...» 37 Postilla » 45 III. LMusejiuainento della logica e la fìlosotia nei licei.. » 49 IV. l'rograiiinii e libertà nell* insegnamento di filosofia.. » 61 V. Nuove minacce alla libertà e alla filosofìa nell'insegnamento liceale...69 VI. L'unità (Iella scuola media e la libertà degli studi., » 77 VII. Libertà ed eclettismo nella scuola media...» 115 Vili. Le contraddizioni dei liberisti » 131 IX. L' insegnamento della storia dell' arte e i componimenti...143 Postille » 151 X. Per Tinsegnamento della letteratura italiana nei licei.. » 163 XI. La riforma della scuola media...» 173 XII. La preparazione degl'insegnanti medi...» 211 1. Lu cultura dell'insegnanti e il biennio preparatorio...213 2. Le teorie didattiche e le scuole di magistero.. » 224 3. La Scuola Normale Superiore di Pisa...» 242